Art. 17.

      1. È compito della medicina sociale l'assistenza domiciliare degli anziani e degli invalidi che necessitano di assistenza e di cura. Il Ministero della salute incentiva e promuove l'istituzione di associazioni volontarie per l'assistenza domiciliare agli anziani. La funzione di assistenza sociale degli anziani e degli invalidi, espletata dai soggetti abilitati a seguito della frequenza di appositi corsi, può essere, nel caso di condanna per lievi reati, sostitutiva della pena detentiva o pecuniaria.
      2. Tutte le cure per le invalidità sono a totale carico dello Stato.